L’uso di strumenti di messaggistica istantanea su web, sempre più evoluti ed efficaci, Social network, App, Mms e Sms hanno rivoluzionato lo scenario del Marketing diretto (direct marketing).
Capita sempre più frequentemente di ricevere comunicazioni sui propri dispositivi elettronici (portatili e non) di messaggi e comunicazioni commerciali indesiderate ed invasive della nostra privacy.
Non è questione di “riservatezza” o di “essere lasciati in pace” ma un corretto e trasparente utilizzo dei propri dati personali da parte di terzi, secondo quanto previsto dalla legge sulla privacy.
Che sia business-to-business (B2B – ovvero tra imprese) o business-to-consumer (B2C – ovvero tra impresa e consumatore) il marketing diretto deve sottostare a regole imprescindibili.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato un provvedimento contenente le “nuove linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam“, per combattere il marketing selvaggio (provv. n. 300 del 4 luglio 2013). L’intento è quello di arginare la pratica dello spam, sia per le aziende che lo promuovono e sia per gli utenti che lo subiscono.
Facciamo un pò d’ordine.
Secondo il principio generale (art. 130, legge sulla Privacy), un’impresa può inviare comunicazioni commerciali (e-mail, sms, mms, fax) soltanto ai consumatori (c.d. Interessati) che abbiano espresso il desiderio di riceverle tramite un consenso preventivo, specifico, libero e informato.
Nel 2009 prima e nel 2011 poi, il legislatore ha introdotto un’importante innovazione secondo la quale, per il solo uso del telefono con operatore, le imprese possono contattare qualsiasi numero telefonico reperito da elenchi telefonici pubblici, senza il preventivo consenso dell’abbonato/contraente…
…a meno che!!
per non ricevere telefonate promozionali indesiderate, l’abbonato/contraente abbia esercitato il diritto di opposizione, mediante l’iscrizione del proprio numero di telefono al “Registro pubblico delle opposizioni“.
Con le nuove linee guida sono state tipizzate le modalità di trattamento dei dati personali circa “la comunicazione per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali“.
E’ evidente che l’architettura normativa di riferimento è ben più complessa e quando indicato è soltanto una breve sintesi.
Sicuramente l’intenzione del legislatore è quella di proteggere il singolo individuo da qualsiasi forma di spamming e, allo stesso tempo, creare una cultura ed una opportunità per l’azienda che vuole inviare comunicazioni commerciali, attraverso un adeguamento alla normativa privacy.
Si ricorda che, in relazione alle varie forme di spamming, in caso di accertata violazione alle norme del Codice, sono previste sanzioni amministrative fino a 60.000 euro (che può essere aumentata fino al triplo in ragione delle condizioni economiche dei responsabili della violazione). Inoltre, in caso di possibile trattamento illecito di dati personali viene cagionando danno all’interessato, sono previste sanzioni penali con la reclusione fino a 3 (tre) anni.