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Consulenza privacy videosorveglianza e GDPR

Il controllo a distanza dei dipendenti, da parte del datore di lavoro, apre lo scenario ad ampie questioni. 

Anche progettare un sistema di videosorveglianza nelle scuole comporta l’attenzione di particolari cautele, volte a garantire il diritto alla riservatezza degli studenti. Come ribadito dal Garante privacy con il provvedimento del 25 febbraio 2021 (doc web [9710177]), non è legittimamente valido il consenso prestato dei genitori per consentire lecito un sistema di videosorveglianza.

Inoltre, ogni attività commerciale che vuole dotarsi di telecamere per contrastare furti o tutelare il patrimonio aziendale, deve formalizzare e dimostrare le proprie scelte in tal senso (principio di accountability).

Questioni legali, ovviamente, ma anche etiche, di rispetto e trasparenza. L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza obbliga infatti a ulteriori adempimenti in fatto di privacy e protezione dati personali.

Privacy e videosorveglianza nei luoghi di lavoro

La videosorveglianza si concretizza in modo corretto, lecito e trasparente con l’osservanza particolare di alcune normative. Tra queste il provvedimento del Garante della Privacy dell’8 aprile 2010, in materia di videosorveglianza, la legge n. 300 del 1970 art. 4 comma 3 (Statuto dei lavoratori) e s.m.i. e le Linee Guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati personali del 29 gennaio 2020. In base a tali direttive, l’istallazione di un sistema di videosorveglianza a norma di legge comporta la realizzazione di un vero e proprio progetto, che prevede:

  • Autorizzazione della ITL (Ispettorato territoriale del lavoro) oppure, quando previsto, accordo preventivo con le rappresentanze sindacali (RSA o RSU)
  • Consenso dei dipendenti alla rilevazione delle immagini;
  • Individuare e nominare un referente aziendale responsabile della gestione dei dati registrati;
  • In particolari circostanze, il Titolare ha l’obbligo di eseguire la Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA);
  • Cartelli informativi a norma, con precisa indicazione della finalità della videosorveglianza;
  • Tempo di conservazione delle immagini.
  • In taluni casi nomina del DPO (data protection officer)

La videosorveglianza quando è illecita

Chi attiva un impianto di videosorveglianza in modo illecito o non corretto, infatti, si espone a sanzioni pecuniarie e interdittive, in particolare in ambienti di lavoro, nelle scuole e luoghi di cura.

La soluzione? È CH Consulting.

Affidando a noi la tua Azienda, sarai certo di ricevere la migliore consulenza privacy e protezione dati personali per il sistema di videosorveglianza.

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