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Privacy e recupero crediti: il nuovo Vademecum del Garante

Il principio fondamentale volto alla tutela della “dignità” e della “riservatezza” personale, prevale in ogni circostanza della vita dell’individuo, anche quando il soggetto è “debitore” verso un terzo per non aver rispettato i propri impegni finanziari.

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Ancora una volta il Garante della Privacy ha sancito la tutela dei diritti del debitore nei riguardi del creditore, con l’emanazione di un Vademecum pubblicato lo scorso 18 aprile che regola da un lato l’attività stragiudiziale del Recupero Crediti e dall’altra i diritti dell’Interessato/debitore.
In realtà un primo ed oculato intervento del Garante è stato posto nel 2005 con un Provvedimento Generale, prescrittivo ed indirizzato a quanti svolgono l’attività di recupero crediti (oltre alle società specializzate, anche finanziarie, banche, compagnie telefoniche ed altri).
Le indicazioni del Garante contenute nel provvedimento mirano a regolamentare l’attività di recupero crediti secondo i principi di:

  • Liceità nel trattamento, censurare comportamenti che potrebbero porre in essere trattamenti illeciti come, tra gli altri, comunicazioni della posizione debitoria a soggetti diversi dall’interessato/debitore (quali familiari, coabitanti o colleghi di lavoro). Inoltre, evitare comunicazioni telefoniche preregistrate senza operatore aventi finalità di sollecito al pagamento del debito.
  • Correttezza nel trattamento, prevale sempre la clausola generale dettata dall’art. 11 del Codice della Privacy, secondo la quale, nel caso di specie, sia per raccogliere informazioni sul debitore che per avere il contatto con lo stesso debbono essere adottate prassi che non siano lesive alla dignità della persona. Evitare modalità che potrebbero far trasparire, ad esempio, i contenuti delle comunicazioni recanti scritte palesemente riconducibili all’attività di recupero crediti.
  • Pertinenza e Finalità, il trattamento dei dati si deve realizzare soltanto ed esclusivamente ai dati necessari all’adempimento dell’incarico di recupero crediti. Quindi dati anagrafici dell’Interessato/debitore, eventuale codice fiscale e contatti telefonici, oltre chiaramente i dati riferiti alla sua posizione debitoria. Fondamentale importanza riveste la conservazione dei dati che deve essere limitata al raggiungimento della finalità – termine dell’incarico (salvo obblighi derivanti da specifiche norme).

Numerose segnalazioni sono pervenute al Garante per l’adozione da parte dei soggetti preposti al recupero crediti di prassi ritenute invasive o lesive della dignità personale, (rif. Invio alla clientela di comunicazioni telefoniche preregistrate senza l’intervento di un operatore per finalità di recupero creditiComunicazioni sullo stato dei pagamenti attraverso messaggi sullo schermo del televisore).
Il Vademecum vuole essere concepito come strumento per ribadire e puntualizzare quali particolari comportamenti debbono essere adottati dai soggetti che svolgono l’attività di recupero crediti.
Sanciti ancora una volta i principi di liceità del trattamento, di correttezza, di pertinenza e finalità, ma soprattutto un’adeguata Informativa all’interessato con indicazioni della comunicazione dei propri dati a società o enti di recupero crediti. Obbligo di adottare le misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali finalizzate a proteggere i dati da accesso non autorizzato, distruzione o perdita. Inoltre sempre in evidenza l’esercizio dei diritti dell’interessato (art. 7 del Codice) con riguardo alla possibilità di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti alla raccolta.
Violazioni al Codice della Privacy e ai provvedimenti specifici comportano, in capo a Titolare del trattamento, sanzioni amministrative, penali.